SunSport 2.0

La riforma dello Sport è in arrivo e SunSport vuole essere in prima linea per offrire un servizio di consulenza del lavoro, per guidare lavoratore e datore di lavoro nella scelta della migliore tutela contrattuale prevista dalla legge, in base alla natura della prestazione, con l’utilizzo del software più completo di sempre.  La nuova riforma ci permette di riflettere su come l’innovazione e la digitalizzazione stanno rivoluzionando il mondo dello sport e in particolare la figura del lavoratore sportivo. Di particolare rilievo è la revisione organica del lavoro nel mondo dello sport, sia dilettantistico che professionistico, con l’introduzione delle figure del  “lavoratore sportivo” e dell’ ”amatore”.

Riforma dello Sport: cosa aveva previsto per le società sportive (D.lgs. 36/2021)

 È stato approvato in sede preliminare il decreto legislativo di riforma del lavoro sportivo. Verranno introdotte tre diverse figure: il lavoratore sportivo propriamente detto, il collaboratore amministrativo e gestionale ed infine l’amatore. Per quest’ultima figura non cambierà nulla rispetto all’attuale normativa, se non il fatto che il limite di franchigia dei 10.000 euro diventerà assoluto e non potrà essere superato per nessun motivo. La differenza, rispetto ai compensi sportivi pregressi, è che l’ammontare di 10.000 euro, a titolo di indennità e rimborsi, rappresenta il tetto massimo annuo che l “amatore” può percepire, oltre il quale il rapporto viene qualificato come professionale.  Al contrario per le figure dei lavoratori sportivi e dei collaboratori amministrativo gestionali verranno introdotti obblighi previdenziali e assicurativi (con contributi da versare in misura variabile dal 10 al 33% a seconda delle fattispecie oltre al premio assicurativo INAIL) e la necessità di gestire il contratto, gli adempimenti, comunicazioni preventive al Centro per l’Impiego e le buste paga tramite consulenze professionali, con un evidente aggravio di spesa.

Il “lavoratore sportivo” potrà essere legato alla ASD/ SSD, all’EPS e alla FSN da tutte le tipologie contrattuali previste nel mondo del lavoro ( dipendente, collaboratore co.co.co, collaboratore occasionale, lavoratore autonomo) e per ogni forma contrattuale nel decreto è prevista una specifica regolamentazione, con particolare riguardo al lavoro dipendente (art 26) .

Sul punto e, in genere, su molti aspetti della parte fiscale e previdenziale del decreto, che non brilla in chiarezza, sono auspicabili chiarimenti interpretativi.

E’ già possibile, però, trarre qualche valutazione generale sull’impianto normativo del lavoro sportivo e riteniamo che lo stesso desti diverse perplessità. Anziché porre in essere delle semplificazioni introducendo una normativa specifica per il “lavoratore sportivo”, si è scelto di estendere al mondo sportivo tutte le tipologie contrattualistiche esistenti nel diritto: lavoro autonomo, lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, passando per le figure dell’apprendista e del volontario–amatore.
Si lascia alla libera contrattazione delle parti (Ente sportivo / lavoratore) la scelta del contratto di lavoro più idoneo; occorre essere consapevoli che, molto spesso, la linea di demarcazione fra una tipologia di lavoro e un’altra è davvero sottile.

Vi è da dire che, dalle indicazioni che giungono dal “Tavolo Tecnico” sul lavoro sportivo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, appare molto probabile l’eliminazione della figura dell’amatore che tanto preoccupa gli addetti ai lavori. Tuttavia, ciò non toglie che, ad oggi, permane il nodo atavico della c.d. collaborazione sportiva dilettantistica, da intendersi come il rapporto contrattuale tra un Ente Sportivo dilettantistico e un collaboratore che si obbliga a effettuare una prestazione normata esclusivamente, da un punto di vista fiscale, dal combinato disposto dell’art. 67, comma 1 del TUIR, e art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009. Non esistendo una definizione giuslavoristica, per potersi operare l’esonero dell’obbligo contributivo, diviene fondamentale, da un lato, la valutazione della natura dell’ente che eroga i compensi (non solo iscritto nel Registro Coni, ma anche la sostanziale natura di ente senza scopo di lucro che realizza attività sportive dilettantistiche) e, dall’altro, la non professionalità dell’esercizio dell’attività di collaborazione prestata in favore delle associazioni/società sportive.

Riforma dello Sport 2022: cosa cambierà per le società sportive

Via libera. Uno degli ultimi atti del Governo presieduto da Mario Draghi è l’approvazione della riforma del lavoro sportivo attraverso un decreto legislativo correttivo. Ricordiamo che potrebbe essere, ancora, modificata prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In particolare sono da evidenziare la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell’inquadramento dei lavoratori, con la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.

In primis viene eliminata la figura ibrida dell’amatore e sostituita con il lavoratore volontario, il quale potrà ricevere solo ed esclusivamente i rimborsi delle spese documentate (viaggio, vitto, alloggio, trasporto). Viene definito lavoratore sportivo colui che presta la sua opera a titolo oneroso, dietro corrispettivo di qualsiasi importo o natura ed entità e potrà essere inquadrato: 1) rapporto di lavoro subordinato; 2) rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.  Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro dovrebbe essere assolto mediante il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La novità principale è l’applicazione degli oneri contributivi e fiscali: compenso fino a 5.000,00 euro esente totale; compenso fino a 15.000,00 euro esenzione fiscale, e contribuzione inps al 25% con iscrizione alla gestione separata (ridotta del 50% fino al 31.12.2027); compenso oltre 15.000,00 euro imposizione fiscale sulla parte eccedente, e contribuzione inps al 25%.

Viene prevista la possibilità per le società sportive professionistiche di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni e resta fermo il limite massimo di 23 anni di età.

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