La Riforma dello Sport è legge dello Stato. Il periodo di crisi con le chiusure forzate dei centri sportivi e delle palestre, la caduta del governo e le consultazioni per la nascita del nuovo esecutivo, sembravano rallentare ulteriormente la definizione dei provvedimenti per la riforma dello sport. Con estrema sorpresa degli addetti ai lavori, il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti rendendo definitiva la legge ed evitando che la legge precedentemente approvata decadesse, costringendo a un nuovo lunghissimo iter di approvazione.

Possiamo riassumere la riforma dello Sport in cinque punti chiave:

  • Il lavoratore sportivo;
  • Gli amatori sportivi;
  • Il Registro nazionale;
  • La forma giuridica delle ASD e delle SSD;
  • La qualifica di Ente del Terzo Settore.

Il lavoratore sportivo

Nasce Io figura del lavoratore sportivo, che comporterà un aumento delle tutele per gli atleti dilettanti.

La riforma elimina le differenze di inquadramento contrattuale tra sportivi professionisti e dilettanti, abrogando di fatto una norma di 40 anni fa, la legge 91/81 (che istituiva il contratto sportivo solo per gli sportivi professionisti).

Viene definito lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico e dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”.

L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo (anche sotto forma di collaborazione continuata e continuativa), nonché di prestazioni di lavoro occasionale.

Nella riforma si legge che “nei settori dilettantistici, i titolari di contratti di collaborazione continuata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome ed occasionali, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale”.

A tal fine saranno iscritti nello gestione separato INPS.

I “vecchi” collaboratori sportivi diventano quindi lavoratori a tutti gli effetti.

Gli amatori sportivi

L’altra grande novità della riforma dello sport è l’introduzione della figura dell’amatore sportivo per coloro che hanno già un rapporto di lavoro.

E’ una figura alla quale possono essere riconosciuti rimborsi e indennità in occasione di trasferte e che per il calcolo dei redditi IRPEF è stato fissato in un tetto massimo di 10.000 euro.

Superato il limite, l’importo entra a far parte del reddito.

La definizione dei soggetti “amatori” è molto simile a quella dei “volontari” introdotta dal Codice del Terzo Settore:

“tutti coloro che mettono a disposizione il proprio tempo per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ma esclusivamente per finalità amatoriali a favore di Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate nonché associazioni e società sportive dilettantistiche”.

Non ci sono più i cd “compensi sportivi” ai vari collaboratori, ma c’è la possibilità di corrispondere, oltre ad indennità e rimborsi, anche premi in caso di risultati ottenuti nelle competizioni.

Il Registro nazionale

Viene ufficialmente introdotto il Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche al quale le ASD e le SSD dovranno iscriversi per ottenere i riconoscimenti “ai fini sportivi”. L’obbligo di registrazione e rinnovo dell’iscrizione è annuale per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti.

La forma giuridica delle ASD e delle SSD

Viene semplificata la procedura per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato delle ASD.

Potranno assumere qualsiasi tipo di forma societario tra quelle presenti nel Libro V del Codice Civile.

Quindi tanto la forma di società di capitali quanto quella di persone, ma non più quello cooperativo (in precedenza infatti le società sportive erano SSDARL o cooperative).

L’attuale riforma permette, infatti, alle ASD di acquisire tale personalità giuridica attraverso specifica istanza da presentare all’atto dell’iscrizione al nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

Questo registro, tenuto ora presso il Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri (e non più presso il CONI), attesterà di fatto e certificherà la natura dilettantistica di ASD e SSD.

L’obbligo di registrazione e rinnovo è annuale, per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti.

E’ ridefinito il concetto di lucro e la possibilità per le società sportive di distribuire dividendi, seppur in forma limitata.

La qualifica di Ente del Terzo Settore

La riforma stabilisce che gli enti sportivi dilettontistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del Terzo Settore (ETS) e di impresa sociale.

Doppia possibilità di scelta quindi per le società sportive:

esclusivamente ASD o SSD, oppure ETS con la disciplina specifica, oltre a quella sportiva per quanto compatibile.

In questo caso le società sportive non possono avere scopo di lucro.

Utili ed avanzi di gestione sono destinabili solo allo svolgimento di attività statutarie o all’incremento del proprio patrimonio.