Lavoratori dello Sport … parte 2

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Il contratto di lavoro

Gli sportivi professionisti possono costituire un rapporto di lavoro con contratto di lavoro subordinato o autonomo.

Con riferimento alla sola figura dell’atleta la legge prevede a titolo presuntivo che la prestazione di lavoro sia oggetto di contratto di lavoro subordinato, ciò nonostante la legge prevede che l’atleta possa costituire un rapporto di lavoro autonomo in presenza di specifici requisiti. Per le altre figure di sportivi si può invece ritenere che la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro debba essere accertata caso per caso, sulla base dei criteri previsti per la generalità dei dipendenti.

In evidenza: Atleti professionisti, requisiti per la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo

  • L’attività sportiva sia svolta in modo non continuativo; viene considerata non continuativa l’attività svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni, purché collegate fra loro in un breve periodo di tempo.
  • L’attività sportiva sia svolta senza vincolo di frequenza alle sedute di allenamento e/o preparazione atletica, venendo quindi a mancare la subordinazione al potere direttivo esercitato dai tecnici e dai preposti all’istruzione e all’allenamento
  • L’attività sportiva sia svolta in modo continuativo ma con frequenza non superiore alle otto ore settimanali o a cinque giorni al mese ovvero a trenta giorni all’anno

Contratto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazione deve essere stipulato sulla base del contratto tipo, predisposto conformemente all’accordo collettivo che ogni tre anni viene stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Il contratto individuale, per quel che riguarda la parte normativa, deve corrispondere al contratto tipo, tuttavia alcuni elementi del contratto sono lasciati alla libera trattativa delle parti (ad esempio la durata del contratto a tempo determinato).

Le parti, inoltre, sono libere di trattare su alcune materie oggetto di accordo tra le Federazioni e i suoi tesserati o loro associazioni di categoria. Possono altresì predisporre clausole di tipo obbligatorio volte a disciplinare i rapporti tra tesserati e associazioni affiliate.

Il contratto individuale può anche contenere una clausola compromissoria, che deferisca ad un collegio arbitrale le eventuali controversie tra la società sportiva e lo sportivo professionista. A tal proposito è considerata valida la clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale che rimandi ad un collegio arbitrale la possibilità di dirimere le controversie tra sportivi e società sportive, al fine di operare con uno strumento alternativo al giudizio ordinario per la migliore risoluzione delle medesime.

Non ha alcuna validità la clausola di non concorrenza e qualsiasi altra clausola che limiti la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

Le parti devono inserire nel contratto individuale la clausola (obbligatoria), relativa all’obbligo dello sportivo (inteso solo come atleta) di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4, c. 4, L. 91/81).

Il contratto di lavoro sportivo deve essere, a pena di nullità, stipulato in forma scritta. Stante lì obbligatorietà della forma scritta, per tutti i patti contrattuali non è consentita la prova per testimoni (art.2725 c.c.). Il contratto di lavoro sportivo può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine.

Il contratto a termine può avere la durata massima di cinque anni e può essere rinnovato. Il contratto tra allenatori professionisti e società sportive dilettantistiche può avere una durata massima di un anno.

Il contratto a termine può, comunque, cessare prima della scadenza per giusta causa.

In caso di recesso della società sportiva in assenza di valida giustificazione, il lavoratore sportivo avrà diritto al risarcimento del danno.

La cessazione del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è, generalmente, la conseguenza delle dimissioni del lavoratore, del suo licenziamento o, nel caso specifico del contratto a tempo determinato, del decorso del termine. In materia operano le regole generali previste dal codice civile (artt. 2118 e 2119 c.c.), dai contratti collettivi e dalle norme federali. Spesso i contratti collettivi rinviano alle norma statuarie e regolamentari della federazione.

In evidenza: Deposito del contratto a norma dell’art. 4 c. 2 L. 91/81

Il contratto deve essere depositato dalla società presso la Federazione sportiva di appartenenza che curerà l’approvazione del medesimo.

Il mancato deposito del contratto è causa di inefficacia dello stesso (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11462).

Le formalità di deposito e le regole sulla efficacia del contratto sono, in assenza di normativa, disciplinate dagli accordi collettivi.

Es: Deposito di contratto dei calciatori professionisti.

L’accordo tra calciatori e società sportive prevede l’obbligo per la società di depositare, entro cinque giorni dalla stipulazione, il contratto in triplice copia presso l’organo federale competente.

Il contratto è approvato in caso di omessa pronuncia della Federazione entro il trentesimo giorno successivo al deposito.

La Federazione ha invece l’obbligo di comunicare immediatamente alle parti la mancata approvazione.

In evidenza: Cessione del contratto a norma dell’art. 5 L.91/81

Il contratto di lavoro sportivo può essere ceduto prima della scadenza, a titolo oneroso, secondo le modalità fissate dalle Federazioni nazionali, da una società sportiva all’altra previo consenso vincolante e obbligatorio dello sportivo interessato.

In evidenza: Diritto di stipula del primo contratto art. 6 L.91/81

La società o l’associazione sportiva che abbia già tesserato quale dilettante un atleta nel proprio settore giovanile, contribuendo così alla propria formazione tecnica, ha il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

Tale diritto può essere esercitato durante il precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all’età degli atleti e alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

La società sportiva, presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, ha diritto altresì ad un premio di addestramento e formazione tecnica, stabilito dalle Federazioni sportive nazionali. Il premio dovrà essere reinvestito dalle società per il perseguimento di fini sportivi.

Es: Calcio. Il diritto al premio viene esercitato mediante offerta scritta entro il termine tassativo della fine di stagione, di un contratto professionistico che preveda un compenso globale conforme a quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria per i “neo-professionisti”.

Dott. Marco Barbarisi