Lavoratori dello Sport … parte 1

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Sportivi professionisti

La Legge speciale 91 del 1981 regolamenta il lavoro sportivo. Nella fattispecie disciplina i rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti.

Allo sportivo professionista sono comunque applicabili tutte le disposizioni dettate dal codice civile e più in generale, dalla legislazione del lavoro non incompatibili con lo stesso. A titolo esemplificativo sono quindi applicabili tutte le disposizioni in merito alle ferie, riposi settimanali, maternità e sicurezza sul luogo del lavoro. Come per qualsiasi lavoratore sono applicabili le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore e ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Laddove ne ricorrano gli estremi, allo sportivo professionista con rapporto di lavoro subordinato, sono applicabili le norme di diritto sindacale e tutto quanto previsto dagli accordi collettivi.

NOTA BENE: art. 4 L. n. 91/1981

Non si applicano ai lavoratori sportivi professionisti le norme relative a:

  •  controllo a distanza
  •  accertamenti sanitari
  •  sanzioni disciplinari
  •  mansioni del lavoratore
  •  tutela del lavoratore in caso di licenziamento

Per quanto riguarda l’impiego di minori in attività lavorative nel settore sportivo si rinvia alle norme sui lavoratori dello spettacolo.

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si instaura tra le società sportive in qualità di datori di lavoro e lo sportivo professionista (lavoratore).

Il CONI, con la delibera n. 469 del 2 marzo 1988, ha individuato le discipline sportive che possono essere oggetto di contratto di lavoro sportivo. Nella fattispecie:

  •  Calcio
  •  Pallacanestro
  •  Ciclismo
  •  Motociclismo
  •  Pugilato
  •  Golf

DATORE DI LAVORO art. 10, c. 1 e 4, l. 91/81

Possono essere datori di lavoro e quindi stipulare contratti con atleti professionisti, le società sportive affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, costituite nella forma di S.p.A. o di S.r.l. con adozione di un atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.

SPORTIVO PROFESSIONISTA artt. 2 e 3 L. 91/81

  • sportivo professionista chi svolge attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI. Il CONI definisce le regole e le procedure per l’esercizio del professionismo sportivo attraverso le Federazioni nazionali ad esso affiliate. Le singole Federazioni hanno potere di controllo sullo sport di riferimento definendone l’ordinamento. Sono Sportivi professionisti:
  • gli atleti
  • i tecnici (es: allenatori, preparatori atletici, medici sociali)
  • i direttori tecnico sportivi (soggetti cui è attribuita la conduzione tecnica con responsabilità sui risultati sportivi)

Il rapporto di lavoro dipendente con lo sportivo professionista si instaura per assunzione diretta. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego competente nei termini e con le modalità medesime per tutti i lavoratori (UNILAV entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro).

L’ingresso nella Stato degli sportivi extracomunitari è consentito indipendentemente dal rispetto delle quote annuali di ammissione degli stranieri.

Dott. Marco Barbarisi